| Dal T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000
Il sindaco e il presidente della provincia
sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri
dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il
presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare
uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio.
Art. 47
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale
sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente
della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori,
stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia, e comunque non superiore
a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero
massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o
dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti
del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma
1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero
di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10
nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione
compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14
nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000
di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati
24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province
a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Art. 48
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con
il presidente della provincia nel governo del comune o della
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto,
del sindaco o del presidente della provincia o degli organi
di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente
della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Art. 49
Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità
tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,
il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
Art. 50
Competenze del sindaco e del presidente della
provincia
1.Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune
e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano
l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio,
e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici
e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale. Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione
di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza
e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più
comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando
non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco
e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro
i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti
al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi
a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è
una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Art. 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente
della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale durano
in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle
medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei
mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 52
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente
della provincia o delle rispettive giunte non comporta le
dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive
giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco
e il presidente della provincia, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario
ai sensi dell'articolo 141.
Art. 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la
giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco
e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco
e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della
provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina
in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della
provincia nonché delle rispettive giunte.
Art. 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese
degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di
cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione
di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio
delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco può conferire la delega ad un consigliere
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma
2, il prefetto provvede con propria ordinanza. |